In materia di diritto di accesso alle cartelle cliniche di persone decedute, deve farsi riferimento alle disposizioni dell’art. 9, comma 3, del codice per la tutela dei dati personali, che disciplinano in modo diretto l’esercizio del diritto di accesso in tali specifici casi, consentito a chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato o per motivi familiari meritevoli di protezione.
Sopravvive una forma di tutela “post mortem” dei dati sensibili solamente nelle forme specifiche previste dall’art.9 nel quale vengono individuati puntualmente gli interessi che possono bilanciare gli interessi di terzi ad accedere ai dati personali: la tutela del defunto e ragioni familiari meritevoli di protezione